Art. 4 — COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252
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Il Comitato:
- a)approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati dalla zootecnia, compresi quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformita' al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;
- b)dispone, a favore di societa' anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non piu' del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari, nonche' ai piani di acquisizione, di fusione e di concentrazione, anche consortili, approvati dal Comitato;
- c)concede contributi alle societa' cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera a), finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle societa' da essi controllate, sino all'entita' del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;
- d)concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati. Per gli interventi di cui al comma 1 il Comitato richiede il parere delle regioni territorialmente interessate che debbono farlo pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Testo in vigore dal 28 aprile 1990 al 21 marzo 1991
