Interventi urgenti per la zootecnia

Art. 4 — COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252

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Il Comitato:

  • a)approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati dalla zootecnia, compresi quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformita' al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;
  • b)dispone, a favore di societa' anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non piu' del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari, nonche' ai piani di acquisizione, di fusione e di concentrazione, anche consortili, approvati dal Comitato;
  • c)concede contributi alle societa' cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera a), finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle societa' da essi controllate, sino all'entita' del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;
  • d)concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati. Per gli interventi di cui al comma 1 il Comitato richiede il parere delle regioni territorialmente interessate che debbono farlo pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Testo in vigore dal 28 aprile 1990 al 21 marzo 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 116/1991

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1991

    Il conferimento al Comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, organo centrale dello Stato, di compiti di intervento di natura concreta e puntuale (approvazione dei progetti di ristrutturazione e sviluppo presentati dalle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici; concessione di finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non più del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo approvati dal Comitato; concessione alle cooperative ed ai loro consorzi di contributi finalizzati alla capitalizzazione; concessione di contributi su mutui di cui all'art. 15, comma sedici, della legge n. 67 del 1988) non può trovare alcuna giustificazione ne' sul piano della funzione d'indirizzo e coordinamento ne' su quello del possibile perseguimento di un interesse di carattere nazionale e conseguentemente è lesivo delle attribuzioni spettanti, in materia di agricoltura, alle Regioni ed alle Province autonome. Ne' tale lesione può essere superata mediante la previsione di un parere (obbligatorio, ma non vincolante) delle Regioni territorialmente interessate a tali interventi, dal momento che l'esercizio delle competenze gestionali spettanti alle Regioni ed alle Province autonome non può essere in alcun caso degradato, in assenza di un interesse nazionale idoneo a giustificare lo spostamento di competenza, a mera attività consultiva. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87, nella parte in cui prevede che il Comitato attui i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5, st.l..

    Art. 4 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 3 Interventi urgenti per la zootecnia · Art. 1 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura · Art. 8 Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;87~art4 · fonte su Normattiva