Art. 4 — COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252
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Il Comitato:
- a)approva i progetti di ristrutturazione e sviluppo delle imprese di allevamento, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti zootecnici o di prodotti derivati dalla zootecnia, compresi quelli relativi a dismissione di impianti pubblici predisposti in conformita' al programma di cui all'articolo 2, previo parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 3, comma 4;
- b)dispone, a favore di societa' anche cooperative e loro consorzi, e di imprese ritenute essenziali ai fini di cui all'articolo 1, i finanziamenti anche in conto capitale necessari a coprire non piu' del settanta per cento dei costi inerenti ai piani di ristrutturazione e di sviluppo, anche finanziari, nonche' ai piani di acquisizione, di fusione e di concentrazione, anche consortili, approvati dal Comitato;
- c)concede contributi alle societa' cooperative e loro consorzi di cui alla precedente lettera a), finalizzati alla capitalizzazione degli enti medesimi o delle societa' da essi controllate, sino all'entita' del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;
- d)concede i contributi sui mutui di cui all'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67. (( 1)) Il Comitato riserva a soggetti operanti nel Mezzogiorno una quota non inferiore al venti per cento dei contributi e dei finanziamenti erogati. Per gli interventi di cui al comma 1 il Comitato richiede il parere delle regioni territorialmente interessate che debbono farlo pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. (( 1))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-15 marzo 1991, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1991, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge 9 aprile 1990, n. 87"
Testo in vigore dal 21 marzo 1991 al 14 agosto 1991
