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Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non e rilevabile d'ufficio. L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Puo' essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non e' piu' ammessa quando il ricorso sia passato in decisione. L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito. Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne da' notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione. ((Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato)). Le parti alle quali e' notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti. Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma. La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza e' vincolante per i tribunali amministrativi regionali. L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale. Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza. Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente puo' riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

Testo in vigore dal 10 agosto 2000 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 565/2000

    Questione inammissibile
    20 dicembre 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi primo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per territorio, per evidente ambiguità dell'ordinanza di rimessione, la quale da un lato non precisa se la questione sia sollevata o meno con riferimento alla speciale competenza del TAR per il Lazio con sede in Roma; dall'altro non precisa se si invochi dalla Corte una pronuncia additiva che consente al giudice amministrativo di rilevare d'ufficio la propria competenza per territorio, ovvero una sentenza additiva che consenta al giudice amministrativo di investire il Consiglio di Stato di una previa decisione sulla competenza. - PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI occorsi in questa ordinanza, si veda la ordinanza n. 218/2001. M.R.

    Art. 25 cost. · Art. 125 cost. · Art. 31 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 16 Norme per la edificabilita' dei suoli

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 241/2000

    Questione inammissibile
    23 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per difetto di rilevanza essendo state le questioni sollevate in una fase del processo amministrativo non prevista espressamente dalla legge e priva di qualsiasi potere decisorio in ordine alla competenza dell'adito tribunale amministrativo regionale - delle questioni di legittimità costituzonale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, censurato, in riferimento agli artt. 3, 125 e 24 della Costituzione, in quanto a) configura il regolamento di competenza quale rimedio preventivo devoluto alla cognizione incidentale del Consiglio di Stato e sottrae al giudizio del giudice di primo grado la corrispondente eccezione processuale di parte; b) secondo la prospettazione in via subordinata, non riconduce al giudice di primo grado il potere di impedire la sospensione del processo quando il regolamento di competenza risulti manifestamente inammissabile o manifestamente infondato (così come previsto in materia di regolamento preventivo di giurisdizione nel processo civile dall'art. 367 cod. proc. civ.). L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 125 cost. · Art. 24 cost. · Art. 367 c.p.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art31 · fonte su Normattiva