Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorita' amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attivita' esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza e' del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta. La competenza e' peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 44/2006

    Questione infondata
    8 febbraio 2006

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato. La Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che non può parlarsi di disparità di trattamento fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza, e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice ordinario, in quanto il legislatore nella propria discrezionalità ha voluto dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce giurisdizionali. Inoltre, sono comunque differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del giudizio di ottemperanza. Stante la diversità degli istituti, non può, pertanto, parlarsi né di pregiudizio per la tutela dei diritti del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile. Infine, in relazione all'asserita violazione del principio di buon andamento, la Corte ha più volte affermato che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione. - Prec. specifico v. ordinanza n. 122/2005. - In tema di giudizio di ottemperanza v. sentenza n. 406/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 122/2005

    Questione infondata
    25 marzo 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato. Non può infatti parlarsi di disparità di trattamento fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza, e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice ordinario, in quanto il legislatore nella propria discrezionalità ha voluto dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce giurisdizionali. Va aggiunto che sono comunque differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del giudizio di ottemperanza. Stante la diversità degli istituti, non può pertanto parlarsi né di pregiudizio per la tutela dei diritti del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile. Infine, in relazione all'asserita violazione del principio di buon andamento, la Corte ha più volte affermato che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione. - In tema di giudizio di ottemperanza, v. la citata sentenza n. 406/1998. - Sui limiti dell’estensibilità del principio di buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso, v. le citate ordinanze n. 94/2004 e n. 458/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 332/1999

    Questione infondata
    20 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sent. n. 406 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi idonei ad indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - S. n. 406/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art37 · fonte su Normattiva