Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 42 legge n. 1034 del 1971 contiene disposizioni di natura transitoria, aventi tutte la finalita` di concentrare entro breve termine i ricorsi - pendenti presso qualsiasi autorita` giurisdizionale o proposti dopo l'entrata in vigore della stessa legge e prima dell'inizio del funzionamento dei Tribunali Amministrativi - presso la Segreteria di questi ultimi; cio` anche a dimostrazione della persistente volonta` delle parti di ottenere la decisione. La situazione di coloro che hanno proposto il ricorso in epoca anteriore alla entrata in funzione dei Tribunali amministrativi e la situazione di coloro che l'hanno proposto dopo sono oggettivamente diverse dato che solo per i primi sussiste l'esigenza - tenuta presente dalla norma censurata - di avere la prova dell'interesse attuale ad ottenere la decisione. Ne` la norma in questione impone alle parti un onere particolarmente gravoso tale da pregiudicare il suo diritto di difesa atteso che il termine perentorio di 60 giorni consente alle parti un'adeguata valutazione dell'interesse a chiedere la decisione sul ricorso. Non e`, pertanto, fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 42 comma 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che impone alle parti interessate di chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, proposto prima dell'entrata in funzione dello stesso tribunale e depositato, a norma del comma 2 dello stesso art. 42, nella Cancelleria del Tribunale civile con sede nel Capoluogo di regione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, con il quale la Segreteria del TAR ha dato loro notizia del ricevimento del ricorso trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art42 · fonte su Normattiva