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Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorita' giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni dalla data di insediamento del tribunale. I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di regione presso la cancelleria del tribunale la quale sara' tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa entrera' in funzione. Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali. Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite. Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 238/1983

    Questione infondata
    25 luglio 1983

    L'art. 42 legge n. 1034 del 1971 contiene disposizioni di natura transitoria, aventi tutte la finalita` di concentrare entro breve termine i ricorsi - pendenti presso qualsiasi autorita` giurisdizionale o proposti dopo l'entrata in vigore della stessa legge e prima dell'inizio del funzionamento dei Tribunali Amministrativi - presso la Segreteria di questi ultimi; cio` anche a dimostrazione della persistente volonta` delle parti di ottenere la decisione. La situazione di coloro che hanno proposto il ricorso in epoca anteriore alla entrata in funzione dei Tribunali amministrativi e la situazione di coloro che l'hanno proposto dopo sono oggettivamente diverse dato che solo per i primi sussiste l'esigenza - tenuta presente dalla norma censurata - di avere la prova dell'interesse attuale ad ottenere la decisione. Ne` la norma in questione impone alle parti un onere particolarmente gravoso tale da pregiudicare il suo diritto di difesa atteso che il termine perentorio di 60 giorni consente alle parti un'adeguata valutazione dell'interesse a chiedere la decisione sul ricorso. Non e`, pertanto, fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 42 comma 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che impone alle parti interessate di chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso, proposto prima dell'entrata in funzione dello stesso tribunale e depositato, a norma del comma 2 dello stesso art. 42, nella Cancelleria del Tribunale civile con sede nel Capoluogo di regione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, con il quale la Segreteria del TAR ha dato loro notizia del ricevimento del ricorso trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art42 · fonte su Normattiva