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Tutti i ricorsi pendenti presso qualsiasi autorita' giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni dalla data di insediamento del tribunale. I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti, depositati nel capoluogo di regione presso la cancelleria del tribunale la quale sara' tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del tribunale amministrativo regionale non appena questa entrera' in funzione. Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali. Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite. Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
