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L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avra' luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verra' fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali. Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovra' essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
