Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 2016 al 19 novembre 2017. Leggi il testo vigente →

Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonche' alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

  • a)del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
  • b)dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;
  • c)dei delitti commessi al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali. Hanno altresi' diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonche' i successori a titolo universale delle persone a cui favore e' stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi e' stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o e' applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ((, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302)). 6 Il diritto di accesso al Fondo non puo' essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualita' di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 luglio 2016, n. 122

6

La L. 7 luglio 2016, n. 122, ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 23 luglio 2016 al 19 novembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2623/2026

    6 febbraio 2026
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

    In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, qualora, a seguito di pronunce in distinti giudizi penali, più corresponsabili dello stesso reato siano stati condannati, in favore delle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo, l'obbligazione del Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 non corrisponde necessariamente alla somma di tali provvisionali, dovendosi procedere a una valutazione caso per caso del pregiudizio concretamente considerato dall'uno e dall'altro giudice penale nella relativa quantificazione, onde verificare se il secondo giudicante, nella consapevolezza della prima condanna, ha inteso compiere una nuova valutazione complessiva del pregiudizio, come provato allo stato degli atti.

    Art. 4 · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29890/2025

    12 novembre 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

    La vittima di reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie - rese, per il medesimo fatto, in distinti giudizi penali a carico dei diversi concorrenti -, ha diritto a un'unica prestazione dal Fondo di rotazione di cui alla l. n. 512 del 1999.

    Art. 4 · Art. 2055 c.c. · Art. 187 c.p.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17987/2025

    2 luglio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

    L'espressione "istanze non ancora definite" contenuta nell'art. 15, comma 3, della l.n. 122 del 2016 - che costituisce condizione per l'applicabilità della modifica dell'art. 4, comma 3, della l. n. 512 del 1999 introdotta dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 15 - deve ritenersi sottintendere la presenza di un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato, non potendo ritenersi definita l'istanza oggetto solo di una decisione emessa in sede amministrativa.

    Art. 4 · Art. 15 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1999-12-22;512~art4 · fonte su Normattiva