((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi))

Art. 1 — Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 2001 al 2 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

  • a)campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;
  • b)censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;
  • c)assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica, d)

[2]ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine;

  • e)sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
  • f)formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;
  • g)sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

Testo in vigore dal 20 marzo 2001 al 2 dicembre 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2001-03-07;58~art1 · fonte su Normattiva