Art. 1 — Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
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[1]A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "((Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi))" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:
- a)campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine ((e di residuati bellici esplosivi)) e di riduzione del rischio;
- b)censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati ((o con residuati bellici esplosivi));
- c)assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica, d)
[2]ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine ((o di aree con residuati bellici esplosivi));
- e)sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento ((e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi));
- f)formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi));
- g)sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.
Testo in vigore dal 2 dicembre 2009 al 5 luglio 2011
