Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, comma secondo, 101, comma secondo, e 107, comma terzo, Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), degli artt. 51, comma 2, cod. proc. civ. e 78 disp. attuaz. cod. proc. civ. e dell'art. 52 cod. proc. civ. - laddove tali norme attribuiscono al capo dell'ufficio il potere di emettere un provvedimento di diniego della richiesta di astensione, anche quando la grave ragione di convenienza riguardi il difetto o il pericolo di imparzialità; e laddove non prevedono il diritto del giudice di astenersi, ne' la possibilità per le parti di ricusare il giudice che non sia stato autorizzato ad astenersi - in quanto - posto che l'istituto dell'astensione del giudice, pur finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, costituisce tuttavia una deroga al dovere di 'ius dicerè, che il magistrato assume entrando a far parte dell'ordine giudiziario; che, pertanto, le ipotesi in cui il giudice è esonerato da tale dovere, in quanto eccezionali, sono tipiche e tassativamente predeterminate dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalità; che, oltre ai casi tipici nei quali è già espressa la valutazione dell'esistenza di un pregiudizio alla imparzialità dell'organo giudicante, il legislatore ha considerato anche il possibile verificarsi di situazioni che rendano opportuna l'astensione del giudice in presenza di "gravi ragioni di convenienza"; e che tale espressione, formulata dal legislatore in termini necessariamente generici, stante la varietà delle ipotesi possibili, comporta in sede applicativa la valutazione in concreto della ricorrenza di una grave ragione idonea a determinare l'astensione del giudice - il legislatore, del tutto ragionevolmente ha rimesso il controllo in ordine a tale valutazione ad un soggetto diverso dall'interessato, sia per impedire arbitrarie astensioni in assenza dei relativi presupposti, sia per consentire un giudizio più obiettivo e distaccato sulla opporunità che il giudice sia esonerato dal dovere di decidere; ed in quanto - rivestendo il provvedimento del capo dell'ufficio un carattere meramente ordinatorio, quale espressione della facoltà di distribuzione del lavoro e, più in generale, della potestà direttiva - al relativo procedimento restano necessariamente estranee le parti del giudizio (nel corso del quale viene richiesta l'autorizzazione all'astensione), la cui tutela si realizza efficacemente attraverso l'attribuzione ad esse del potere di ricusazione del giudice nei casi tassativamente previsti. - O. n. 35/1988
Art. 51 c.p.c. · Art. 52 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.