Art. 36 — Competenza in materia penale del giudice di pace
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Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purche' tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficolta' inter- pretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale.
Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 30 dicembre 1999
