Istituzione del giudice di pace

Art. 40 — Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta

Alla nomina, alla decadenza ((, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca)) dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sara' inquadrato in ruoli locali secondo le modalita' che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati.

Testo vigente dal 30 dicembre 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 159/2000

    Questione infondata
    24 maggio 2000

    Riuniti i giudizi: Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, sesto e settimo comma, del codice di procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Ancona; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art…

    Art. 40 c.p.c. · Art. 36 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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