Istituzione del giudice di pace

Art. 39 — Coordinamento

In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 458/1998

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 1 l. n. 374 del 1991 e, per conseguenza, dell'intero testo della legge medesima - sollevate con riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disp. trans. della Costituzione, agli artt. 102, commi primo e secondo, 106, commi primo e secondo, e alla VII disp. trans. Cost., e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione - in quanto le questioni stesse risultano prospettate in termini ambigui, perplessi e comunque contraddittori. red.: S. Di Palma

    Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 106 cost. · Art. 39 Istituzione del giudice di pace

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art39 · fonte su Normattiva