Istituzione del giudice di pace

Art. 8-bis — (Limiti all'esercizio della professione forense). 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1994 al 30 dicembre 1999. Leggi il testo vigente →

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 30 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art8bis · fonte su Normattiva