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I progetti esecutivi di qualunque importo delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi dell'art. 5 sono redatti dagli organi competenti in base alla vigente legislazione e sono sottoposti al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po. Il parere del Comitato del Magistrato sostituisce quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei Comitati tecnico-amministrativi presso gli organi decentrati e di ogni altro organo consultivo, se il progetto e' di importo non superiore a L. 200 milioni.

Testo in vigore dal 27 luglio 1956 al 18 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art6 · fonte del testo