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((Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e' competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato medesimo, negli stessi casi con gli stessi limiti e con la stessa efficacia previsti dall'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534)).

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 14 novembre 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1956 al 18 aprile 1958. 76 parole tolte, 35 parole aggiunte.

tolto: I progetti esecutivi di qualunque importo delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi dell'art. 5 sono redatti dagli organi competenti in base alla vigente legislazione e sono sottoposti al parere delaggiunto: Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Potolto: . Il parere del Comitato del Magistrato sostituisce quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei Comitati tecnico-amministrativi presso gli organi decentrati e di ogni altro organo consultivo, se il progetto e' di importo non superiore a L. 200 milioni aggiunto: e' competente a pronunciarsi, per le materie attribuite al Magistrato medesimo, negli stessi casi con gli stessi limiti e con la stessa efficacia previsti dall'art. 17 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art6 · fonte del testo