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Il Ministro:

  • a)elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
  • B)propone ed adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologica (CNST), di cui all'articolo 11;
  • c)procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e gli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
  • d)presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  • e)coordina le attivita' connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonche' la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • f)propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;
  • g)coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;
  • h)assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
  • a)al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;
  • b)al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
  • c)al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), e' corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro puo' avvalersi delle strutture del consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole universita' e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

Testo in vigore dal 11 maggio 1989 al 16 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art2 · fonte su Normattiva