Art. 17 — Norme regolamentari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalita' da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto.
Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001
