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Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalita' da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto. ((Non e' ammesso il recupero delle somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10)).

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art17 · fonte su Normattiva