Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 2 — Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →

In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La relativa istanza, a pena di inammissibilita', deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza e' presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 marzo 2001, n. 134

5

La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che prima dell'art. 1 e' inserita la rubrica "Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 231/1999

    Questione infondata
    11 giugno 1999

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, non essendo tale attività delegabile al difensore, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità; ed altresì che l'autocertificazione dell'interessato ha un ruolo centrale nel sistema della predetta legge in tutto rispondente alle esigenze di una tutela la più sollecita possibile del diritto di difesa dei non abbienti, poiché è in base ad essa che il giudice, mediante semplice riscontro formale, ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna verifica o controllo preventivi - una sentenza della Corte che accogliesse la doglianza del giudice 'a quò ed eliminasse quindi la necessità della sottoscrizione di colui che chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio, comporterebbe uno stravolgimento dell'equilibrata scelta del legislatore, giacché gli strumenti surrogatori suggeriti dal rimettente,quali la sottoscrizione del difensore o di un familiare, non sarebbero assistiti dalla medesima garanzia rappresentata dalla piena assunzione di responsabilità penale dell'interessato per l'ipotesi di non veridicità. Del resto, va anche rilevato che l'interessato ha comunque l'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli sia stato nominato d'ufficio (art. 31 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e art. 8 della legge n. 217 del 1990), e che la sua presumibile non solvibilità costituisce un inconveniente al quale non è possibile ovviare consentendo al difensore di sottoscrivere istanze e dichiarazioni che nel vigente sistema processuale sono ragionevolmente configurate come strettamente riservate alla parte. - Sul <<ruolo centrale dell'autocertificazione dell'interessato nel sistema della legge n. 217 del 1990>>, cfr., 'ex multis', S. n. 144/1992, nonché O. nn. 244/1998 e 386/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art2 · fonte su Normattiva