Art. 2 — Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
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In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La relativa istanza, a pena di inammissibilita', deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza e' presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 2001, n. 134
5La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che prima dell'art. 1 e' inserita la rubrica "Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
