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[1]Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti e' riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo.
[2]Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di due anni al quale verranno ammessi mediante concorso per esame. 4
[3]I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo, saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) dell'articolo seguente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524
4Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il corso di istruzione previsto dall'art. 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ha la durata di un anno e si svolge presso la Scuola allievi ufficiali di pubblica sicurezza in Roma".
Testo in vigore dal 27 maggio 1948 al 12 marzo 1963
