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[1]Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti e' riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni, siano in possesso del diploma di licenza di un istituto dell'ordine superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo.

[2]Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di due anni al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

[3]I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo, saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 27 maggio 1948

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art7 · fonte del testo