Art. 2 — Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze
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Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in:
- a)eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b)eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c)calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Testo in vigore dal 17 marzo 1992 al 14 luglio 2012
