Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1978 al 4 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato mediante:

  • 1)la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunita';
  • 2)la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
  • 3)la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
  • 4)la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' somatica e psichica;
  • 5)la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
  • 6)l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
  • 7)una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la economicita' del prodotto;
  • 8)la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
  • a)il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
  • b)la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
  • c)le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalita' perinatale ed infantile;
  • d)la promozione della salute nell'eta' evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
  • e)la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
  • f)la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
  • g)la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
  • h)la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 4 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 452/1989

    Parametro
    27 luglio 1989

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della predetta legge n.…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art2 · fonte su Normattiva