Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 53 — Piano sanitario nazionale

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((Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali. Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale, con legge dello Stato. Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, e' sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta. Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e puo' essere modificato con le stesse modalita' nel corso del triennio)). Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:

  • a)gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;
  • b)l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato;
  • c)gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionali e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorita' di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilita', nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
  • d)gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unita' sanitarie locali;
  • e)i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
  • f)le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche' le fasi o le modalita' della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi;
  • g)gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
  • h)gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessita' quantitative dello stesso;
  • i)le procedure e le modalita' per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneita' a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
  • l)le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute. Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale. La remunerazione delle persone di cui al comma precedente e' stabilita dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 12 novembre 1983 al 20 novembre 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 431/1988

    Questione infondata
    7 aprile 1988

    È manifestamente infondata in quanto già dichiarata non fondata con precedenti sentenze, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 57, 76, L. 23 dicembre 1978 n. 833, 3, primo comma, lett. b), D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in L. 29 febbraio 1980 n.33), 12, D.L. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in L. 26 settembre 1981 n. 537), 14, L. 26 aprile 1982 n. 181, 14 D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in L. 11 novembre 1983 n. 638), 33, L. 27 dicembre 1983 n. 730, 31 nn. 1, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 L. 28 febbraio 1981 n. 41, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 36, 53, 101 Cost. - per quanto concerne i contributi obbligatori di malattia. - cfr. S.nn. 167/1986, 431/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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