Art. 4 — Incompatibilità
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L'esercizio dell'attivita' di consulente del lavoro e' incompatibile con la qualita' di impiegato dello Stato, delle legioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori e di esattore di tributi pubblici. Il coniuge, i parenti e gli affini Fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato, non possono esercitare l'attivita' di consulente del lavoro nella Provincia in cui ha sede l'ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti.1 Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio e' inferiore al territorio di una Provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare l'attivita' di consulente del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesimo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 22-29 aprile 1971, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 5/5/1971, n. 112) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, avente per oggetto l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro".
Testo in vigore dal 6 maggio 1971 al 4 febbraio 1979
