Art. 4 — Incompatibilità
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L'esercizio dell'attivita' di consulente del lavoro e' incompatibile con la qualita' di impiegato dello Stato, delle legioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori e di esattore di tributi pubblici. Il coniuge, i parenti e gli affini Fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato, non possono esercitare l'attivita' di consulente del lavoro nella Provincia in cui ha sede l'ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti. Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio e' inferiore al territorio di una Provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare l'attivita' di consulente del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesimo.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 6 maggio 1971
