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Contro i provvedimenti dei comitati provinciali e' ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonche' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 31 dicembre 2000
