Art. 4 — Comitati provinciali
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Ogni comitato provinciale e' composto:
- a)dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
- b)dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
- c)da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
- d)da un funzionario dell'intendenza di finanza;
- e)da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
- f)da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;
- g)da un esperto. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. Le nomine avvengono su designazione: del prefetto, per il componente di cui alla lettera c); della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e); delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f); della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g). Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 2 settembre 1980
