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Ogni comitato provinciale e' composto:

  • a)dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
  • b)dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
  • c)da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
  • d)da un funzionario dell'intendenza di finanza;
  • e)da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
  • f)da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;
  • g)da un esperto. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. Le nomine avvengono su designazione: del prefetto, per il componente di cui alla lettera c); della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e); delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f); della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g). Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 2 settembre 1980

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 548/1990

    Questione infondata
    19 dicembre 1990

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con legge 30 marzo 1987, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), sollevata dal TAR per il Piemonte con l…

    Art. 41 cost. · Art. 41 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 4 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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