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Ogni comitato provinciale e' composto:

  • a)dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
  • b)dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
  • c)da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
  • d)da un funzionario dell'intendenza di finanza;
  • e)da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
  • f)da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;11
  • g)da un esperto. I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. Le nomine avvengono su designazione: del prefetto, per il componente di cui alla lettera c); della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e); delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f); della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g). Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 2 febbraio 1994

11

Il Decreto 2 febbraio 1994 (in G.U. 11/02/1994, n. 34) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il numero dei rappresentanti delle associazioni locali di categoria in seno ai comitati provinciali per l'albo, fissato in sei unita' dall'art. 4, primo comma, lettera f), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aumentato a otto unita', due delle quali riservate di diritto agli organismi provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo".

Testo in vigore dal 26 febbraio 1994 al 24 gennaio 2006

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 548/1990

    Questione infondata
    19 dicembre 1990

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con legge 30 marzo 1987, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale), sollevata dal TAR per il Piemonte con l…

    Art. 41 cost. · Art. 41 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada · Art. 4 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art4 · fonte su Normattiva