Art. 46 — Trasporti abusivi
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Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000. Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo articolo 60, si procede al sequestro del veicolo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 15 gennaio 2000
