Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 5 — Classifica d'iscrizione

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I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie di lavori, con la indicazione del relativo importo massimo dei lavori che possono assumere, e con quella della data di iscrizione. Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potra' essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici su proposta del Comitato centrale. La classifica secondo l'importo e' stabilita come segue: 1° fino a L. L. 10.000.000 2° " L..................... L. 25.000.000 3° " L..................... L. 50.000.000 4° " L..................... L. 100.000.000 5° " L..................... L. 250.000.000 6° " L..................... L. 500.000.000 7° " L..................... L. 1.000.000.000 8° " L..................... L. 2.500.000.000 9° " L..................... L. 5.000.000.000 10° oltre L..................... L. 5.000.000.000

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art5 · fonte del testo