Art. 5 — Classifica d'iscrizione
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I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto. Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potra' essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale. ((La classifica secondo l'importo e' stabilita, come segue:
- 1)fino a lire...................... 45.000.000 2) fino a lire...................... 75.000.000 3) fino a lire...................... 150.000.000 4) fino a lire...................... 300.000.000 5) fino a lire...................... 750.000.000 6) fino a lire..................... 1.500.000.000 7) fino a lire..................... 3.000.000.000 8) fino a lire..................... 6.000.000.000 9) fino a lire..................... 9.000.000.000 10) oltre lire....................9.000.000.000)).
Testo in vigore dal 17 dicembre 1981 al 23 novembre 1986
