Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 5 — Classifica d'iscrizione

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[1]((I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto. Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potra' essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale..il02; La classifica secondo l'importo e' stabilita, come segue:

[2]1° fino a....................... L. 15.000.000 2° fino a....................... L. 25.000.000 3° fino a....................... L. 50.000.000 4° fino a....................... L. 100.000.000 5° fino a....................... L. 250.000.000 6° fino a....................... L. 500.000.000 7° fino a...................... L. 1.000.000.000 8° fino a...................... L. 2.500.000.000 9° fino a...................... L. 5.000.000.000 10° oltre.................... L. 5.000.000.000)).

Testo in vigore dal 4 aprile 1965 al 11 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art5 · fonte su Normattiva