Art. 5 — Classifica d'iscrizione
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I costruttori sono iscritti nell'Albo distinti per categorie e sottocategorie, con l'indicazione delle classifiche secondo gli importi di cui al seguente terzo comma e con quella della data di iscrizione. Qualunque sia l'importo della ottenuta classifica i costruttori non potranno assumere lavori di importo superiore a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto. Le categorie e sottocategorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge, che potra' essere in seguito modificata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale. ((La classifica secondo l'importo e' stabilita, come segue:
- 1)fino a L. 75 milioni;
- 2)fino a L. 150 milioni;
- 3)fino a L. 300 milioni;
- 4)fino a L. 750 milioni;
- 5)fino a L. 1.500 milioni;
- 6)fino a L. 3.000 milioni;
- 7)fino a L. 6.000 milioni;
- 8)fino a L. 9.000 milioni;
- 9)fino a L. 15.000 milioni;
- 10)oltre L. 15.000 milioni)).
Testo in vigore dal 23 novembre 1986 al 1 gennaio 1997
