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I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91 COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91))

Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 8 maggio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 1991

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991. 57 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica. tolto: I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento del consiglio, il Ministro di grazia e giustizia nominera' un commissario che curera' l'ordinaria amministrazione ed indira', il piu' presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91 COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art13 · fonte del testo