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I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91 COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91))
Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 8 maggio 2010
