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I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica. I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento del consiglio, il Ministro di grazia e giustizia nominera' un commissario che curera' l'ordinaria amministrazione ed indira', il piu' presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art13 · fonte del testo