Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

Art. 11 — (Compiti del Comitato direttivo) Il Comitato direttivo: 1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica; 2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo, durante il corso dell'esercizio finanziario; 3) delibera, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, sulle concessioni demaniali marittime di cui all'art. 36 del codice della navigazione, nonché su quelle per l'esercizio dei servizi indicati al precedente art. 2, fissandone la regolamentazione e le relative tariffe; 4) delibera sulle spese di qualsiasi importo nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione; 5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente; 6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali a norma del regolamento del personale; 7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale; 8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulle nomine dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, qualunque sia il loro valore; 9) delibera sui progetti sia di massima che esecutivi, di lavori per opere di qualsiasi tipo, sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, qualunque sia il loro importo di spesa; 10) delibera su tutte le altre materie che non siano espressamente devolute alla competenza del consiglio di amministrazione

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Il Comitato direttivo:

  • 1)assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessita' ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica;
  • 2)predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;
  • 3)delibera in materia di concessioni demaniali entro i limiti della competenza del capo del Compartimento marittimo, stabiliti nel secondo comma dello art. 36 del Codice della navigazione;
  • 4)delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo fino a lire 5 milioni;
  • 5)delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'Ente;
  • 6)delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali, a norma del regolamento del personale;
  • 7)delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;
  • 8)autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonche' sulle controversie con altre Amministrazioni, entro il limite di valore di lire 5 milioni indicato al precedente punto 4);
  • 9)delibera sui progetti dei lavori e sulle modalita' e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 100 milioni e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 25 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 5 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art11 · fonte del testo