Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 18 — Obblighi di pubblico servizio

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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti ridetermina con proprio decreto gli obblighi di servizio pubblico che, ai sensi dei regolamenti CEE debbano essere mantenuti nei confronti dell'ente. Decisione analoga dovra' essere adottata entro il predetto termine per le categorie di oneri connessi con la normalizzazione dei conti di cui al regolamento CEE n. 1192/1969, le quali dovranno essere confermate ai fini della relativa compensazione finanziaria. Successivamente all'emanazione dei predetti decreti il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potra' sopprimere uno o piu' obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'ente come pure istituire nuovi obblighi di servizio pubblico o estendere la portata di quelli gia' imposti. L'ente "Ferrovie dello Stato" - nel caso di istituzione o estensione degli obblighi di servizio pubblico - acquisisce titolo alla compensazione finanziaria dei relativi oneri in base alle norme di cui al regolamento CEE n. 1191/1969. Il Ministro dei trasporti si avvale degli uffici all'uopo preposti nell'ambito del Ministero per esercitare i poteri di vigilanza inerenti agli aspetti economici e tecnici degli obblighi di servizio pubblico e della normalizzazione dei conti dell'ente. Sono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276. L'ente ha facolta' - in virtu' della normativa CEE in vigore - di presentare al Ministro dei trasporti domanda di soppressione di uno o piu' obblighi di servizio pubblico, allorche' le condizioni per la prestazione dei servizi siano modificate, sul piano tecnico o sul piano finanziario, in relazione alla data alla quale il Ministro ha determinato gli obblighi a carico dell'ente stesso. L'ente ha inoltre facolta' - in virtu' della normativa CEE in vigore - di presentare domanda di normalizzazione dei conti per una o piu' categorie di oneri al fine di ottenerne la compensazione. Le decisioni del Ministro dei trasporti - adottate di concerto con il Ministro del tesoro, se intese a riconoscere nuove o maggiori compensazioni a favore dell'ente - hanno effetto a partire dal primo esercizio finanziario successivo.

Testo in vigore dal 30 maggio 1985 al 6 marzo 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 768/1988

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1988

    FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad organizzare i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti sul territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari; nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e qualificazione del personale; le previste intese con le province interessate abbracciano un campo più vasto di quello segnato dal solo art.81 d.P.R. n.616 del 1977, in quanto dirette alla composizione di interessi di rilievo costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3; 8, nn.5, 18, 29; 14; 16; 68; 107, d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, della questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui, nell'istituire il nuovo Ente della ferrovie dello Stato e nel dettare la disciplina della relativa gestione e organizzazione, non fanno salva la competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano per ciò che riguarda la gestione dei trasporti di interesse provinciale e l'acquisizione dei relativi beni, l'addestramento e la formazione professionale del personale, gli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia).

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art18 · fonte su Normattiva