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Sono iscritti alla Cassa gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuita':
- a)sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale;
- b)sono iscritti su domanda coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti perche' non raggiungono il minimo reddito imponibile. Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, degli iscritti negli albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali. Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilita' alla iscrizione alla Cassa.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956
