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Sono iscritti alla Cassa gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuita':

  • a)sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale;
  • b)sono iscritti su domanda coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti perche' non raggiungono il minimo reddito imponibile. Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, degli iscritti negli albi professionali in virtu' di concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali. Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilita' alla iscrizione alla Cassa.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 669/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Ai fini del trattamento previdenziale forense, la chiara differenza esistente tra la condizione dell'avvocato che si iscriva alla Cassa dopo aver maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, rispetto a quella dell'avvocato che si iscriva senza aver maturato tale diritto, rende legittima l'esclusione dei primi (ed, in particolare dei professionisti che abbiano acquistato il diritto alla liquidazione di altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della professione forense, o, che abbiano maturato la sola pensione i.n.p.s. di invalidità senza diritto a quella ordinaria di vecchiaia) dalla possibilità dell'iscrizione stessa. Peraltro, sussistendo la razionalità dell'innovazione legislativa che elimina tale condizione ostativa, è inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza dalla innovazione medesima e non vi è preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando, per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilità finanziarie.(Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, L. 8 gennaio 1952, n.6 e 1 L. 31 luglio 1956, n.991, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 132/1984, 28/1984, 180/1982, 65/1979.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 47 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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