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L'iscritto alla Cassa puo' eseguire versamenti volontari previsti dal n. 7 dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale. Le relative somme pero', in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale. I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963
