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((La misura della pensione e' quella derivante dalla somma dell'annualita' risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51)).

Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 20 parole tolte, 43 parole aggiunte.

La misura della pensione e' quella tolto: determinata dalle tabelle aggiunto: derivante dalla somma dell'annualita' risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C tolto: allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilita'aggiunto: , e dell'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art34 · fonte del testo