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((La misura della pensione e' quella derivante dalla somma dell'annualita' risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51)).
Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963
