Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'art. 27, l'ammontare della pensione e' integrato con l'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella E allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di riversibilita'.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art35 · fonte del testo