Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1963 al 1 agosto 1965. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
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Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963. 52 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La misura della pensione e' quella derivante dalla somma dell'annualita' risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art34 · fonte del testo