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((Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'art. 27, l'ammontare della pensione e' integrato con l'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella E allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di riversibilita')). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 luglio 1956, n. 991
1La L. 31 luglio 1956, n. 991 ha disposto (con l'art. 11) che l'art. 35 della presente legge prende il numero 36 e l'art. 36 prende il numero 35.
Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963
