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Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 puo' chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione o del capitale liquidabile sia ridotto alla meta' di quello ordinario. In tal caso il contributo personale obbligatorio e ridotto alla meta' e, non e' dovuto se la quota di ripartizione annuale dei proventi raggiunge la somma di lire 12.000.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956
