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Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 puo' chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione o del capitale liquidabile sia ridotto alla meta' di quello ordinario. ((In tal caso il contributo personale obbligatorio e' ridotto alla meta')).

Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 20 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… sia ridotto alla meta' di quello ordinario. In tal caso il contributo personale obbligatorio tolto: e aggiunto: e' ridotto alla meta' tolto: e, non e' dovuto se la quota di ripartizione annuale dei proventi raggiunge la somma di lire 12.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art37 · fonte del testo