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L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dagli albi prima del conseguimento del diritto a pensione ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale purche' siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa. Nel caso che non sia trascorso tale termine le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art43 · fonte del testo