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Il conto individuale dell'iscritto al quale spetti il trattamento eccezionale di previdenza e' aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1 gennaio 1932 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero. Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno. Se per l'iscritto al compimento del 75° anno di eta' continua nell'esercizio professionale sono detratte tante quote quanti sono gli anni interi dell'ulteriore esercizio. Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennita' di contingenza.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art58 · fonte del testo